CESSIONE CREDITI: RIFERIMENTI NORMATIVI
CESSIONE CREDITI: SCHEDA DI SINTESI


CESSIONE CREDITI INESIGIBILI

GENIO.FINL’eliminazione dal bilancio di quei crediti che per vari motivi non si riescono a riscuotere, ma che concorrono ugualmente a formare il reddito imponibile, è un diritto ma anche un dovere dell’im-prenditore che, da una parte ottiene benefici di carattere economico e fiscale e dall’ altra ottempera all’obbligo di un bilancio veritiero e trasparente. Lo strumento della cessione ‘pro soluto’ dei crediti inesigibili, o più correttamente di difficile esigibilità, è sicuramente lo strumento più efficace per ottenere tale risultato. La normativa vigente definisce con precisione i criteri e le modalità con cui l’operazione deve essere effettuata.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa che regola la cessione pro-soluto dei crediti è contenuta essenzialmente nei seguenti testi :
Codice Civile – art. 1260 – 1267: per la disciplina generale.
Legge N. 52, 21/02/91 : per la disciplina specifica della cessione dei crediti d’impresa.
D.LGS.385 del 1/9/93 : per l’identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di acquisto di crediti.
D.P.R. 917/86 : per gli aspetti fiscali.

I VANTAGGI PRINCIPALI

Lo strumento della cessione pro soluto è efficacemente utilizzato quando si verificano l’esistenza di un utile d’esercizio e la contemporanea presenza di crediti praticamente inesigibili in bilancio.

I vantaggi nell’adozione dello strumento di cessione crediti pro soluto sono di carattere fiscale, economico e giuridico, e si possono riassumere in sintesi come segue :

La determinazione dell’esercizio in cui si registra la perdita, e la conseguente ottimizzazione degli effetti positivi connessi dal punto di vista fiscale. Infatti l’utile d’esercizio si beneficia del minor carico impositivo (i crediti non esigibili non concorrono più alla formazione degli utili) e della deducibilità fiscale della perdita su crediti. Non è quindi più necessario attendere che la perdita diventi “certa” in altri modi, quali, per esempio, l’apertura di una procedura concorsuale, che magari finisce per registrarsi in corrispondenza di una annualità con utili ridotti o con perdite d’esercizio. Il risparmio dei costi di gestione del credito “incagliato” o “in sofferenza” sia per le risorse interne, sia per le procedure di recupero stragiudiziali e giudiziali. Il beneficio di avere un bilancio pulito e trasparente secondo precise disposizioni di legge : Cod.Civ. art. 2423 – 2426, direttive CEE n.86, recepite con D.Lgs. n. 127/91). La deducibilità fiscale delle perdite conseguenti la cessione del credito.

LE ALTERNATIVE

E’ possibile decidere di gestire i crediti inesigibili con strumenti o modalità diverse dalla cessione, ma quest’ultima risulta essere la procedure più veloce, certa ed economica. Le alternative possibili sono le seguenti:

La rinuncia come atto autonomo dell’imprenditore permette di eliminare dal bilancio i crediti di difficile esigibilità. Questo atto non può fare insorgere un costo fiscalmente deducibile, in quanto l’atto provoca solo il minor carico impositivo.
Anche le perdite conseguenti alla rinuncia non sono deducibili in quanto anch’esse rientrano nel principio sopra esposto.

Attesa del Fallimento - Procedura. L’ attesa dell’eventuale fallimento del debitore e più in generale del verificarsi di uno degli elementi certi e precisi previsti dal T.U.I.R., oltre a non essere economicamente conveniente, non permette di avere un bilancio chiaro e corretto, così come previsto dalla IV e VII direttiva CEE, recepite dal D.Lgs. 127/91 e dall’art. 2423 del Codice Civile, né di controllare i tempi del verificarsi dell’evento.

L’azione legale. Trattandosi di crediti per loro natura di difficile esazione, il ricorso a procedure giudiziarie non è mai consigliabile. L’azione legale determina altri oneri, sia sotto il profilo economico, sia per i lunghi tempi previsti per una sua definizione.

Ognuna di queste operazioni quindi non consente di ottenere i vantaggi in termini fiscali, legali ed economici, che invece sono garantiti dalla cessione crediti.

EVENTI CHE HANNO RIFLESSI ANALOGHI ALLA CESSIONE

Come abbiamo visto, la cessione determina una perdita su crediti che è deducibile secondo le norme vigenti (art 66 del T.D.LR., che recita "le perdite sui crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi…”).
Il vantaggio della deducibilità previsto dalla norma è all’atto pratico determinato solo in queste altre circostanze:

Nel procedimento esecutivo, fino al pignoramento negativo o fino al ricavo infruttuoso della vendita dei beni pignorati e l’attestazione dell’esistenza di altri beni del debitore.
Ciò è il risultato di un’azione legale spesso antieconomica, come precedentemente descritto.

Nella dichiarazione di irreperibilità rilasciata dalla pubblica autorità.
Nei casi di truffa denunciati e riconosciuti come tali.
In caso di morte del debitore con rinuncia all’eredità da parte degli eredi.
In caso delle seguenti Procedure Concorsuali rilevate sul creditore:


- Fallimento
- Concordato
- Amministrazione Straordinaria
- Liquidazione Coatta

Per le Procedure indicate è però sempre necessario attendere la data certa relativa (la sentenza dichiarativa del fallimento, del decreto di liquidazione, dell’ammissione a concordato).

Il credito inesigibile, o di difficile esigibilità, può essere quindi ceduto con ricaduta positiva a livello fiscale quando siamo in presenza di un utile d’esercizio, come indicato in premessa.
Rimane opportuno, in conformità alla norma (art.37-bis del D.P.R. 600/73, introdotto dal D.Lgs.358 del 8/10/97) dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche che pongano l’operazione al riparo da valutazioni antielusive. A tale scopo è necessario disporre di adeguata documentazione da cui si evinca l’identificazione del credito e la sua certezza oltre che le attività di sollecito ed esazione: solleciti, relazioni di società di recupero esterne, azioni legali/giudiziarie adite e simili.

LE MODALITA’ OPERATIVE

La cessione dei crediti è un contratto che si perfeziona con il consenso delle parti, cioè nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1360 C.C.).

IL CONTRATTO
L’atto di cessione stipulato in forma scritta ha il compito di fornire la certezza che la perdita sia imputabile ad un determinato esercizio e sia di un determinato importo.
Elementi necessari del contratto sono pertanto la data certa e l’importo certo.
E’ possibile utilizzare a tal fine o lo scambio di corrispondenza con data certa o il contratto con relativa registrazione.
La data certa può essere determinata dall’apposizione del bollo postale sulla carta contenente le pattuizioni dei contraenti, in modo che la scrittura formi un corpo unico con il quale il bollo è impresso.
Lo scambio di corrispondenza con data certa non richiede il pagamento delle tasse di registrazione, si dimostra altrettanto valido, più veloce ed economico del contratto registrato

LA DELIBERA AZIENDALE
La cessione è considerata un atto di straordinaria amministrazione. Pertanto è sempre consigliabile, per la regolarità dell’operazione, la delibera del Consiglio di Amministrazione o dell’ Assemblea dei Soci.
Nel caso dell’Amministratore Unico, in possesso dei poteri di straordinaria amministrazione, tale delibera non è strettamente necessaria, mentre è vincolante l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, nel caso di Amministratore unico con poteri di ordinaria amministrazione.

LA NOTIFICA
Pur non essendo necessaria l’accettazione né la notifica al debitore ceduto dell’avvenuta cessione per il perfezionamento del contratto, la procedura corretta prevede che il cedente esegua la notifica della cessione al debitore, inviandone copia per conoscenza al cessionario.
La notifica può avvenire con qualsiasi mezzo ma tipicamente avviene mediante lettera raccomandata A.R.

LA CONFORMITA' ALLA LEGGE

La vigente normativa consente all’imprenditore di cedere prosoluto tutti i crediti che ritiene conveniente eliminare dal bilancio e dedurre fiscalmente le perdite.
Quindi le condizioni perché l’operazione sia incontestabile da parte dell’Amministrazione Finanziaria e quindi correttamente effettuata sono:

- Cessione ad un intermediario finanziario autorizzato all’acquisto;
- Contratto in forma scritta con ineccepibilità della data certa e dell’importo certo;
- Possesso di documentazione probatoria dell’economicità della cessione;
- Consegna al cessionario di tutta la documentazione relativa ai tentativi di recupero.

CONCLUSIONI

La cessione dei crediti è un contratto il cui consenso tra cedente e cessionario deve risultare da uno scambio scritto; comunque sia non è necessario il consenso del debitore perché il cedente effettui l’operazione verso il cessionario. Il relativo contratto è valido.
La notifica al debitore ceduto ha principalmente lo scopo di far conoscere l’identità del nuovo creditore.
E’ necessaria, a tutela del cedente, la consegna al cessionario dei documenti probatori del credito (copie di fatture, bolle di consegna, effetti (assegni, cambiali, tratte accettate ecc.), corrispondenza varia relativa a contenzioso, rapporti e relazioni eventuali atti legali aditi.
La cessione deve avvenire a titolo oneroso.
Il cessionario deve corrispondere una somma per acquistare il credito.
Il cessionario deve essere in possesso dei necessari requisiti.
La società che acquisisce il credito a titolo oneroso deve essere un soggetto disciplinato dal Testo Unico della Legge Bancaria.

ALLO STATO ATTUALE, E ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN VIGORE E TENENDO CONTO DELLE VARIANTI OPERATIVE DI CUI L’IMPRENDITORE DISPONE PER TRATTARE UN CREDITO QUANDO QUESTO È PROBABILMENTE O PRATICAMENTE PERDUTO, LA CESSIONE PRO SOLUTO SI CONFIGURA COME L’OPERAZIONE A MAGGIOR BENEFICIO IN TERMINI ECONOMICI E FISCALI, E OVE BEN CONCERTATA, ESSA È ANCHE AZIONE PRIVA DI RISCHI DI CONTESTAZIONE A DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.