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Vi intendiamo sottolineare le informazioni più significative, evidenziando le notizie che hanno un riflesso diretto sugli scenari che Vi interessano maggiormente.



CESSIONE CREDITI INESIGIBILI

NOVEMBRE 2008 - interrogazione parlamentare 5-00570 OCCHIUTO-GALLETTI

Con la posizione presa in risposta alla recente interrogazione parlamentare si evidenzia e rafforza la necessità che le perdite derivanti da cessione di crediti ritenuti inesigibili siano " dotate" di elementi certi e precisi, in linea sia con la Cassazione (Sentenza 14568 01) che con l'Agenzia delle Entrate (Ris. 29 febbraio 08 - n. 70).

In sintesi si rinnova la posizione dell'Ente già espressa dalla giurisprudenza:
- La Cassazione richiede che il cedente disponga di elementi a comprova dell'insolvenza del debitore (ad esempio documentazione comprovante solleciti, recupero infruttuoso, atti, assenza di patrimonio su cui agire);
- l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la perdita è deducibile in presenza di procedure concorsuali, oppure di dati di riferimento precisi (ad esempio l'inequivocabilità dell'esercizio cui la perdita si rileva, la certezza della sua esistenza, la precisa determinabilità degli importi).

Riportiamo un articolo a firma Luca Miele - fonte: Sole 24Ore - che ben approfondisce il tema. L'Autore ricorda per comparazione anche i principi della dottrina secondo cui la perdita derivante da un realizzo (cessione) sia per sua natura deducibile senza bisogno di ulteriori specificazioni, distinguendola quindi dalla perdita derivente da svalutazione (giudizio unilaterale dell'imprenditore)...

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CESSIONE CREDITI AL CONSUMO (NPL) A SOCIETA' DI FACTORING

OTTOBRE 2007 Commissione tributaria regionale del Piemonte, sez. XXXIII, 1 ottobre 2007, n. 30

Questa sentenza, emessa dalla Commissione Tributaria di Torino, evidenzia la centralità degli elementi di certezza e precisione invocati sia dalla Norma che dalle Interpretazioni giuresprudenziali.
Anche per crediti di importo polverizzato (come si evince dal caso in esame) è necessario disporre dei summenzionati requisiti per avere la certezza che la perdita derivante dalla Cessione sia inopponibile da parte dell'Ente, e quindi efficace.
Il caso è interessante in quanto esemplificativo degli elementi di valutazione sensibili alla verifica dell'Agenzia delle Entrate.

Riportiamo una approfondita analisi del caso pubblicata su Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.it), a firma di Silvia Cipollina.

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