LAR 10: PRESENTAZIONE
LAR 10: SCHEDA DI SINTESI


DECRETO 231 ANTIRICICLAGGIO
Attuazione della Terza Direttiva UE

Definizione di riciclaggio del DL 231

Conversione o trasferimento di beni di provenienza criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.
Occultamento e/o dissimulazione della reale natura, provenienza dei beni essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa.
Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, alla loro ricezione, che provengono da attività criminosa .

Destinatari

Banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, Assicurazioni Vita, Agenti di cambio, Società di riscossione di tributi, Intermediari finanziari 106/107 TUB, Fiduciarie, Promotori finanziari, Intermediari assicurativi, Mediatori creditizi. etc. Avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro.
Società di Revisione Contabile, iscritti Albo Revisori contabili.
Altri soggetti: Case da gioco, società recupero crediti, custodia e trasporto denaro, offerta di giochi e scommesse tramite Internet, Agenzie di affari in mediazione immobiliare.

Obblighi di adeguata verifica

In caso di instaurazione di un rapporto continuativo.
Per operazioni occasionali superiori ai 15'000 € o con valore indeterminabile.
In caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
In caso di dubbi sulla veridicità dei dati ottenuti.

Contenuto degli obblighi

Identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonte affidabile e indipendente.
Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità.
Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Modalità di adempimento degli obblighi

Identificazione/verificazione del cliente e del titolare effettivo tramite documento d’identità non scaduto (persone fisiche); verifica effettiva esistenza del potere di rappresentanza e identificazione dei rappresentanti (persone giuridiche).
Per identificare e verificare identità fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui clienti e titolari effettivi.
Controllo costante nel corso del rapporto analizzando le transazioni che devono risultare compatibili con la conoscenza del cliente e delle sue attività in relazione anche all’origine dei fondi. (Aggiornamento documenti, dati e informazioni).

Approccio basato sul rischio

Gli obblighi di cui sopra sono assolti se commisurati al rischio associato al tipo di cliente, di rapporto, di prestazione, di operazione; i destinatari devono dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata al rischio di riciclaggio.
Per valutare il rischio occorre analizzare: natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento, area di residenza, tipologia dell’operazione, modalità di svolgimento, ammontare e frequenza.

Obbligo di astensione

Nel caso che l’intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica non può instaurare un rapporto continuativo o svolgere l’operazione/prestazione professionale.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica

In caso di rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
In caso di cliente non presente fisicamente: info supplementari.
In caso di conti di corrispondenza con enti extracomunitari.
In caso di rapporti con Persone Esposte Politicamente (PEP): stabilire se il cliente sia un PEP, ottenere autorizzazione superiore, verificare origine dei fondi, assicurare un controllo continuo e rafforzato.

Segnalazione operazione sospetta

I destinatari inviano alla UIF una segnalazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per presumere che sia in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche dell’operazione, da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, dall’attività svolta dal soggetto e dagli elementi acquisiti nell’ambito della attività.

Sanzioni penali e amministrative

Chiunque contravviene alle disposizioni del Decreto in oggetto è oggetto di sanzioni penali e/o amministrative in base al tipo di omissione/mancata segnalazione commessa; occorre inoltre considerare la sanzione penale derivante dal reato di riciclaggio e dall’impiego di denaro di provenienza illecita. (Art 648-bis, 648.ter del codice penale).