CESSIONE CREDITI: PRESENTAZIONE
CESSIONE CREDITI: RIFERIMENTI NORMATIVI
CESSIONE CREDITI: SCHEDA INFORMATIVA
COS’E’ LA CESSIONE CREDITI
La cessione crediti è un contratto che regola la cessione a titolo oneroso (non gratuita) di crediti frutto di attività economica certamente verificabile, tra il ‘cedente’ (l’impresa titolare di un credito) e il ‘cessionario’ (società finanziaria in possesso dei necessari requisiti per effettuare l’operazione). Tale contratto si perfeziona con il consenso delle parti, cioè nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1360 C.C.).
INESIGIBILI: E’ una semplificazione comune, in realtà i crediti oggetto di cessione non sono ‘inesigibili’ ma sono semplicemente di difficile esigibilità/riscossione, al punto che l’impresa ritiene più economico cederli che inisistere nell’azione di recupero.
PRO SOLUTO: E’ una forma di garanzia per il cedente: il buon fine del credito ceduto (cioè la riscossione) non è garantito da parte del cedente, a cui niente può essere chiesto in caso di mancato incasso (in questo caso assai probabile)
PERCHE’ CEDERE UN CREDITO
L’impresa cede un credito fondamentalmente per eliminare dal bilancio le partite in sofferenza, che non si riescono a riscuotere, e che invece concorrono a formare il reddito imponibile con conseguenza di aggravio di imposizione fiscale. In presenza di un utile d’esercizio è utile alienare un credito di questa natura: infatti in pratica questa operazione genera un beneficio economico corrispondente al peso dell’imposizione fiscale calcolata sul credito stesso.
QUANDO EFFETTUARE UNA CESSIONE CREDITI ‘INESIGIBILI’
Lo strumento della cessione pro soluto è efficacemente quando si verificano:
- l’esistenza/previsione di un utile d’esercizio
- la contemporanea esistenza a bilancio di crediti difficilmente riscuotibili, magari già oggetto di iniziative di recupero.
LE ALTERNATIVE POSSIBILI
E’ possibile decidere di gestire i crediti ‘inesigibili’ con strumenti o modalità diverse dalla cessione, ma quest’ultima risulta essere la procedure più veloce, certa ed economica. Le alternative possibili possono essere:
La rinuncia come atto autonomo dell’imprenditore. Questo atto permette di eliminare dal bilancio i crediti di difficile esigibilità, ma non può fare insorgere un costo fiscalmente deducibile
L’Attesa del Fallimento/Procedura. L’attesa dell’insorgere di una procedure (incluo il fallimento) non è controllabile, non è economicamente conveniente per i tempi e non permette di avere un bilancio chiaro e corretto
L’azione legale. Proprio valutando che si tratta di crediti per loro natura di difficile esazione, il ricorso a procedure giudiziarie determina altri oneri, ha effetti (posto che ne abbia) in tempi medio/lunghi o lunghi e in definitiva è antieconomica.
VANTAGGI PER L’IMPRESA
I vantaggi nell’adozione dello strumento di cessione crediti pro soluto sono di carattere fiscale, economico e giuridico:
- Il risparmio dei costi di gestione del credito “incagliato” o “in sofferenza” sia per le risorse interne, sia per le procedure di recupero stragiudiziali e giudiziali.
- La minor imposizione fiscale sugli utili conseguente alla registrazione di perdite su crediti che derivano dalla cessione.
- La deducibilità fiscale delle perdite conseguenti la cessione del credito.
VANTAGGI PER IL COMMERCIALISTA
Anche il professionista che svolge consulenza, e tutela gli interessi dell’ imprenditore trova vantaggioso il ricorso alla cessione. E’ evidente che questi vantaggi si dimostrano tali se lo sono innanzitutto per l’impresa:
- Il professionista dimostra attenzione all’economicità delle scelte tipiche del proprio ruolo (argomento questo centrale nel rapporto con l’imprenditore).
- La cessione crediti consente poi l’ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza e veridicità del bilancio, ‘pulendolo’ dalle partite incongrue
- La possibilità di pilotare la perdita derivante dalla cessione, facendola ricadere appunto contestualmente ad un utile, limitandone il carico impositivo, al riparo da letture di tipo elusivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
A CHI CEDERE IL CREDITO
La società che acquisisce il credito a titolo oneroso deve essere un soggetto disciplinato dal Testo Unico della Legge Bancaria, Cioè una Società Finanziaria in possesso di requisiti minimi di capitale (€ 600.000 versati), con specifico organo amministrativo, e in possesso di iscrizione all’UIC (Ufficio Italiano Cambi).
LA PARTE OPERATIVA
Il contratto di cessione crediti si perfeziona tra cedente e cessionario attraverso uno scambio di corrispondenza avente data e contenuto certo. Quindi:
E’ gradito l’utilizzo della firma digitale/posta certificata, che consente una riscontrabilità certa della comunicazione, e semplifica la stessa in modo determinante.
La comunicazione del cedente è una formale richiesta di cessione a titolo oneroso di crediti che devono essere chiaramente indicati (creditore, credito vantato, documenti comprovanti la certezza del credito stesso e documenti attestanti le eventuali azioni svolte per il recupero)
A tale richiesta risponde il cessionario accettando formalmente l’acquisizione del credito, e indicando l’ammontare del valore attribuito
L’operazione si svolge con l’ausilio di una due diligence sul portafoglio crediti svolta da Genio.com Srl, o altra società gradita. Il costo di questa operazione è a carico del cedente.
Il cedente notifica poi l’avvenuta cessione al debitore, in copia. La normativa indica chiaramente che non è necessaria l’approvazione di quest’ultimo; questa comunicazione ha lo scopo di indicare i corretti riferimenti del cessionario, nuovo titolare del credito.
DISPOSIZIONE NORMATIVE - CONFORMITA’ ALLA LEGGE
La vigente normativa consente di cedere prosoluto tutti i crediti che ritiene conveniente eliminare dal bilancio e dedurre fiscalmente le perdite. Quindi le condizioni perché l’operazione sia incontestabile dagli organi di controllo sono:
Cessione ad un intermediario finanziario autorizzato all’acquisto;
Comunicazione scritta con certezza della data e del montante;
Possesso di documentazione probatoria dell’economicità della cessione;
Consegna al cessionario di tutta la documentazione relativa ai tentativi di recupero.